Recupero danni dell’azienda per assenza del dipendente a causa di incidente stradale

Il risarcimento del datore di lavoro è una voce di danno al quale ha diritto l’azienda, pubblica o privata, o un datore di lavoro nel caso che un proprio dipendente sia costretto a rimanere assente dal posto di lavoro a causa di un incidente occorsogli per altrui responsabilità (cosiddetta Rivalsa del Datore di Lavoro). In caso di assenza del dipendente, le assicurazioni sociali obbligatorie (Inail, Inps) provvedono ad integrare la busta paga del dipendente e quest’ultimo non subirà alcun tipo di danno da questo punto di vista.  Però il datore di lavoro o l’azienda dovranno comunque far fronte ad una serie di pagamenti (versamenti previdenziali, ratei della tredicesima, ecc.) che rappresentano un costo per l’azienda e che possono essere richiesti alla Compagnia di Assicurazione del responsabile del sinistro. Lo stabilisce la sentenza datata 12 novembre 1988, nr. 6132, delle Sezioni unite della Corte di Cassazione. Il danno del datore di lavoro può essere liquidato sulla base dell’ammontare della retribuzione e dei contributi previdenziali, obbligatoriamente pagati dal medesimo datore di lavoro per il periodo di assenza del dipendente infortunato. Tale possibilità è poco conosciuta dalle aziende, infatti una buona parte di queste, non esercita detta azione di “rivalsa” o perché non ne è a conoscenza o perché non conosce le procedure. Ovviamente, oltre alle aziende private, anche Enti ed aziende pubbliche (Comuni, Province, ASL, ecc.) hanno lo stesso diritto al risarcimento solo che, in questo caso, il “diritto” diventa anche un “dovere” in quanto la mancata attivazione di una richiesta di risarcimento danni potrebbe configurarsi come un’omissione, considerando che i danni non richiesti rappresentano una spesa per la collettività. In definitiva, nell’incidente subìto dal dipendente, l’azienda ha tutto il diritto ad essere risarcita come parte lesa. La quasi totalità dei datori di lavoro (siano Enti pubblici che privati) non è in possesso di questa informazione, tutt’altro che trascurabile: in caso di assenza lavorativa di un dipendente, causata da un incidente stradale la cui responsabilità è di terzi, l’azienda può esercitare il “diritto alla rivalsa” recuperando il costo del danno indiretto subìto per responsabilità altrui. Lo studio VI.GI.DA., con professionalità, è in grado di seguire dette pratiche e far ottenere alle aziende il ristoro del danno, che potrà essere quantificato, dimostrato e risarcito come tutela dei diritti del datore di lavoro.