Anatomia Patologica Forense e Accertamenti Autoptici

Il codice di procedura penale stabilisce che gli atti di indagine preliminare compiuti dal Pubblico Ministero o dalla Polizia Giudiziaria non sono utilizzabili per formare la prova, perché il nostro sistema prevede che la prova deve formarsi in dibattimento dinanzi al Giudice. A questa previsione vi sono delle eccezioni. Infatti, alcuni atti compiuti durante le indagini preliminari, possono essere valutati come prova anche in giudizio e quindi inseriti nel fascicolo del dibattimento. Tra questi rientrano gli accertamenti tecnici non ripetibili regolati dall’art. 360 c.p.p., che interessano persone, cose o luoghi il cui stato è soggetto a modificazione nel tempo, pertanto è di fondamentale importanza compiere l’accertamento il prima possibile, in quanto, se rimandato, potrebbe non essere più eseguibile o perdere di efficacia.
È il caso, ad esempio, dell’autopsia di una persona deceduta in conseguenza di un reato (omicidio di qualsiasi origine) o in circostanze tali da far sorgere il sospetto di un reato (rinvenimento di cadavere) o nel corso di un’attività sportiva, ovvero, come spesso accade, in occasione di un sinistro stradale. Per quanto anzi detto ne deriva che si rende necessario accertarne le cause, le dinamiche ed ogni altra circostanza che hanno condotto alla morte della persona e ciò dovrà avvenire appena possibile dopo le 24 ore dal decesso, perché non potrà il cadavere essere in alcun modo conservato a lungo in attesa dello svolgersi dell’attività penale.
In questi casi, il Pubblico Ministero, avvisa la persona sottoposta alle indagini (se individuata), le persone offese dal reato (i congiunti più prossimi alla vittima) e i loro difensori del giorno, dell’ora e del luogo fissati per il conferimento dell’incarico al medico legale (CTU) individuato dalla Procura della Repubblica e della facoltà di nominare dei consulenti tecnici di parte (CTP). Infatti, i difensori, nonché i consulenti tecnici di parte, eventualmente nominati, hanno diritto di assistere al conferimento dell’incarico (intervenendo anche nella formulazione del quesito), di partecipare agli accertamenti e di formulare osservazioni e riserve.
L’esame autoptico (o autopsia) diventa un momento cruciale poiché le risultanze peritali così ottenute saranno considerate prove a tutti gli effetti e la partecipazione dei difensori, delle parti ed eventualmente dei loro consulenti tecnici, è una forma di garanzia ritenuta indispensabile, perché i C.T.P., nominati dalle parti, oltre ad avere diritto ad assistere a tutte le fasi dell’accertamento tecnico fino alla sua conclusione, possono fare osservazioni, dare suggerimenti o esprimere riserve che devono essere verbalizzate. Il Consulente della Procura che esegue l’autopsia dovrà tenerne conto nella sua relazione conclusiva motivando se sono state accettate o meno ed in caso negativo dovrà fornire una spiegazione tecnica sostenibile. Da quanto enunciato si evince chiaramente l’importanza della nomina e conseguente presenza del C.T.P. in modo da poter verificare che importanti dettagli potrebbero incidere sull’attribuzione o meno della responsabilità dell’indagato, al fine di dimostrare che il decesso sia o meno addebitabile a lui.
Ad esempio, nel caso di un sinistro stradale mortale, in cui apparentemente lo scontro tra i veicoli farebbe presupporre che sia stato la causa del decesso, il medico legale di parte potrebbe far notare al perito della Procura che il cadavere presenta determinate tracce (qualora presenti) che farebbero presupporre un improvviso e mortale arresto cardiaco che ben potrà motivare la conseguente perdita di controllo del veicolo guidato dalla persona deceduta. In tal modo la responsabilità sulla morte della persona, inteso come mero fatto biologico, non potrebbe più essere addebitabile all’indagato (cioè il conducente del veicolo antagonista) e pertanto non più contestabile il delitto di omicidio stradale.
Ancor più importante può essere la nomina di un proprio CTP, qualora l’autopsia sia finalizzata ad accertare le ragioni di una morte improvvisa e inspiegabile (caso tipico è quello della persona rinvenuta morta), laddove emerga in sede di esame autoptico che il decesso è avvenuto per cause naturali, con conseguente immediata archiviazione del fascicolo di indagine.
Lo Studio VI.GI.DA., qualora una persona sia stata rinvenuta cadavere o sia deceduta per fatti colposi o dolosi (omicidio stradale e/o colposo, omicidio volontario), ritiene quanto mai indispensabile che, l’indagato o le persone offese dal reato (prossimi congiunti del deceduto) assistiti dai propri avvocati, presenzino sia alle operazioni di conferimento dell’incarico al consulente della Procura che eseguirà l’autopsia, sia nel corso dell’esame autoptico previa nomina di un proprio consulente di parte medico legale esperto in anatomia patologica forense.
Questo Studio è in grado di fornire l’assistenza da parte dei migliori medici legali (che saranno nominati quali C.T.P.) operanti in campo nazionale ed in particolare nel territorio siciliano, ben accreditati in diverse Procure della Repubblica della Sicilia dalle quali ricevono incarichi e nomine quali consulenti del Pubblico Ministero.
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